C’è una data che tutti i titolari di partita IVA devono cerchiare ogni anno sull’agenda: il 27 dicembre, termine ultimo per il versamento dell’acconto IVA. Questa tipologia di tributo è giustificata dalla chiusura del periodo contabile, e fa da ponte all’anno contabile successivo, andando ad anticipare il calcolo del periodo del nuovo anno.
Cos’è l’Acconto IVA
Indipendentemente dal fatto che i contribuenti abbiano scelto il regime di versamento IVA mensile (ogni 16 del mese successivo a quello di riferimento) o trimestrale (ogni 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri), i contribuenti sono chiamati a versare l’acconto IVA, che sarà quindi relativo:
- al versamento del mese di dicembre, per i contribuenti che hanno scelto il regime mensile;
- al versamento del quarto trimestre, per i contribuenti che hanno optato per il regime trimestrale.
Questi ultimi sono individuabili tra i professionisti e le imprese che non hanno fatturato nell’anno precedente più di 400.000 euro per attività di prestazione di servizi, o più di 700.000 euro per altre attività.
Calcolo Acconto IVA
Veniamo adesso ad analizzare le classiche modalità di calcolo dell’acconto IVA. Ci sono tre differenti metodi a cui è possibile fare riferimento:
- il metodo storico
- il metodo previsionale
- il metodo analitico
Qui di seguito analizzeremo le tre modalità, alcune delle quali, nell’impossibilità di essere utilizzate, porteranno ad altre considerazioni.
Metodo Storico
Il metodo storico prevede un acconto pari all’88% del tributo che il contribuente avrebbe dovuto versare o che è stato effettivamente versato, prendendo in considerazione, per l’imponibile. Qui prendono forma i seguenti tre casi:
- Risultato della liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente, per i contribuenti mensili.
- Risultato della dichiarazione annuale Iva per i contribuenti trimestrali ordinari.
- Risultato della liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente per i contribuenti trimestrali speciali.
Metodo Previsionale
Il metodo previsionale (lo si evince dal nome stesso), si basa su una stima, una previsione delle operazioni ipotizzate fino al 31 dicembre. In questo caso, quindi, la stessa percentuale di importo come per il metodo storico, cioè l’88%, si calcola su tre differenti proiezioni di imponibili:
- Sulla previsione del contributo del mese di dicembre, per i contribuenti che hanno optato per il regime mensile.
- Sulla previsione di dichiarazione annuale Iva, per i contribuenti trimestrali ordinari.
- Sulla previsione dei versamenti per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali speciali.
Con il metodo previsionale si prende comunque in considerazione l’eventuale eccedenza detraibile, riportata dal mese o dal trimestre precedente, che va sottratta dal dato imponibile e che va a formare l’acconto Iva relativo.
Metodo Analitico
L’ultima modalità di calcolo, il metodo analitico, prende in esame tutte le operazioni effettuate fino al 20 dicembre, con un acconto, questa volta, pari al 100% dell’importo. L’imponibile in questi caso si ottiene dall’Iva di differenti tipologie di operazioni, sempre classificate in base a seconda della modalità di pagamento, mensile o trimestrale, selezionata dai contribuenti. Le tre categorie sono quindi le seguenti:
- Le fatture registrate dal 1° al 20 dicembre per i contribuenti mensili e dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali.
- Le operazioni non ancora fatturate o registrate dal 1° novembre al 20 dicembre.
- Le fatture acquisti annotate dal 1° al 20 dicembre per i contribuenti mensili e dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali.

Obblighi e Esenzioni
Veniamo ora ai soggetti interessati al versamento dell’acconto Iva. Chi è obbligato e chi è esente? Ovviamente, obbligati sono tutti coloro che detengono una partita Iva, indipendentemente dal reddito dichiarato. Ma ci sono delle eccezioni.
Ad esempio, sono esentati dal versamento dell’acconto Iva tutti coloro che non dispongono di un dato storico o previsionale. Questi soggetti si distinguono in:
- Coloro che hanno cessato o avviato un’attività in prossimità della fine dell’ultimo trimestre dell’anno in corso. Per i primi, compreso il decesso, l’evento deve avvenire entro il 30 novembre se soggetti a versamento Iva mensile o entro il 30 settembre se trimestrale.
- Tutti i soggetti che hanno chiuso il periodo di imposta con un credito.
- Tutti coloro che prevedono di chiudere il periodo contabile con un credito di imposta.
- I soggetti a cui risulta un importo di acconto non superiore a 103,29 euro.
- I produttori agricoli, a cui fa riferimento l’art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972.
- Gli esercenti a regime speciale (giochi e spettacoli).
- Le associazioni sportive dilettantistiche.
- Le associazioni che esercitano non a scopo di lucro e le pro loco in regime forfettario.
- Gli imprenditori (non società) che hanno ceduto in affitto l’unica azienda, pur continuando ad esercitare altre attività soggette a Iva. In questo caso le date di riferimento sono: entro il 30 settembre per i contribuenti trimestrali ed entro il 30 novembre per coloro che hanno optato per il regime mensile.
Modalità di Pagamento
Veniamo infine alle modalità di pagamento dell’acconto Iva. L’unico metodo previsto, come riportato dal sito dell’Agenzia delle Entrate, è unicamente per via telematica, tramite il modello F24. Il contribuente, potrà compensare l’importo con i crediti di imposta maturati, se disponibili. A differenza delle liquidazioni periodiche, per le quali è previsto il versamento dell’1% a titolo di interesse, in questo caso la maggiorazione non sarà dovuta.