L’Imposta sul Valore aggiunto (IVA) è stata introdotta con il D.P.R. 633/1972. Il calcolo dell’imposta, che può essere versata in una o più soluzioni, si effettua in genere sottraendo l’iva su acquisti di beni e servizi e l’eventuale credito Iva maturato nel periodo precedente dall’Iva incassata per cessioni di beni. Quindi:
IVA cessioni – IVA acquisti = credito IVA
L’IVA, però, non si applica a tutte le operazioni. Ne esistono alcune, infatti, che sono esentate dall’imposta, per le quali cioè l’IVA non deve essere versata e quindi non può nemmeno essere detratta. Le aziende (o i professionisti) possono trovarsi in una situazione in cui hanno collezionato operazioni soggette a IVA e operazioni esenti da IVA. In questo caso la regola con cui si calcola l’imposta da versare prende il nome di pro-rata.
Due sono, quindi, le situazioni che possono verificarsi:
- Solo operazioni esenti, l’IVA pagata sugli acquisiti non può essere detratta.
- Solo operazioni imponibili, l’Iva è totalmente detraibile.
- Operazioni esenti e operazioni soggette a IVA, l’IVA pagata sugli acquisti può essere detratta in parte, applicando il meccanismo del pro-rata.

Calcolo Pro-Tata IVA: Operazioni Esenti
Il D.P.R. 633/1972, all’art. 10, definisce in un elenco preciso quali sono le operazioni alle quali non si applica l’imposta di Valore Aggiunto. In generale, si tratta di acquisti riferiti a consumi di primaria importanza, che hanno carattere di utilità sociale e culturale. In definitiva, l’IVA non si applica a:
- Operazioni di carattere socio-assistenziale o sanitario (diagnosi, cura e riabilitazione della persona)
- Operazioni di carattere educativo (didattiche, di formazione, aggiornamento, riconversione e riqualificazione)
- Locazioni e/o cessioni di fabbricati e terreni
- Operazioni finanziarie e assicurative (sono inclusi giroconti, pagamenti e operazioni che riguardano azioni, quote, obbligazioni e titoli)
- Cessioni di oro
- Cessioni di beni acquistati con indetraibilità totale dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto
Tali operazioni sono state giudicate non idonee a generare una tassa. Pertanto, il legislatore ha deciso di stralciarle, con l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale che grava sui contribuenti.
Calcolo Pro-Tata IVA: la Percentuale Detraibile
Nel caso in cui, dunque, ci si trovi a dover calcolare l’iva in presenza sia di operazioni esenti sia di operazioni soggette a imposta, solo una percentuale del totale IVA versato per gli acquisti è detraibile. Questo calcolo (pro-rata) segue essenzialmente tre regole:
- Il pro-rata si applica all’intero importo IVA versato, senza distinzione tra operazioni esenti e imponibili.
- Il pro-rata si applica solo a operazioni continuative e non a quelle occasionali.
- La detrazione è proporzionale all’IVA pagata per operazioni imponibili.
La percentuale di detraibilità viene calcolata con la formula:
operazioni imponibili x100 / operazioni imponibili + operazioni esenti
Il risultato va poi arrotondato per eccesso (se superiore a 0,500) o per difetto (se inferiore a 0,500).
La percentuale ottenuta si applica al totale dell’Iva pagata sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti.
Per fare un esempio:
Operazioni imponibili: 10.000
Operazioni esenti:3.000
Iva pagata (operazioni imponibili + operazioni esenti): 2.860
La percentuale detraibile si calcola:
10.000 x 100/10.000+3.000= 76,923
Percentuale arrotondata: 77%
Iva detraibile 77% (2.860)= 2.202
Liquidazione Periodica
Il pro-rata si calcola su base annua ma le liquidazioni IVA sono periodiche. Vuol dire che il contribuente si trova a versare l’IVA durante l’anno quando ancora non può calcolare il totale di operazioni imponibili e operazioni esenti da imposta. In questo caso, si fa riferimento provvisoriamente alla percentuale di detraibilità calcolata nell’esercizio precedente, che viene aggiustata in via definitiva a fine anno quando i dati disponibili saranno luogo a un calcolo preciso della nuova percentuale di detraibilità.
Il conguaglio andrà regolato, dunque, in sede di dichiarazione annuale. A questo punto, quindi, rispetto all’anno precedente, il nuovo calcolo del pro-rata potrà generare una percentuale di detraibilità uguale (nessuna rettifica delle operazioni), aumentata (l’aumento della percentuale detraibile genera un credito IVA che può essere utilizzato nella prima liquidazione dell’anno successivo) o ridotta (la percentuale di detraibilità diminuisce e va versato un saldo entro la data stabilita dall’Agenzia delle Entrate).
Casi Particolari
Ci sono, poi, i casi particolari, vediamo i principali.
- Nell’anno in corso non ci sono operazioni attive nè imponibili nè esenti: il calcolo del pro-rata non si applica e si fa riferimento invece alla circolare 54/2002 dell’Agenzia delle Entrate
- L’attività è stata avviata nell’anno in corso: non è, dunque, possibile fare riferimento alla percentuale di detraibilità dell’anno precedente e si applica una percentuale di detraibilità presunta che verrà aggiustata a fine anno in sede di dichiarazione annuale
- Nell’esercizio precedente sono state effettuate solo operazioni imponibili e nell’anno in corso solo operazioni esenti: la totale detraibilità dell’Iva sugli acquisti viene applicata in via provvisoria durante l’anno e si procede al conguaglio a fine anno
- Nell’esercizio precedente sono state effettuate operazioni imponibili e operazioni esenti e nell’anno in corso solo operazioni imponibili: la totale detraibilità dell’Iva sugli acquisti viene applicata sia in via provvisoria sia in via definitiva
- Nell’anno in corso sono state registrate operazioni esenti occasionali: per l’impresa che svolge attività soggetta a IVA ed effettua occasionalmente operazioni esenti da IVA è previsto che l’operazione esente non venga inclusa nel calcolo della percentuale di detraibilità. Si parla, dunque, in questo caso di indetraibilità dell’imposta.
Concludendo, il pro-rata IVA è una formula che serve a calcolare la percentuale di IVA detraibile, se sono state effettuate operazioni continuative sia imponibili sia esenti da imposta. Le operazioni occasionali esenti da IVA vengono stralciate dal calcolo. Nelle liquidazioni periodiche si fa riferimento alla percentuale di detraibilità calcolata nell’anno precedente o a una percentuale presuntiva se l’attività è cominciata nell’anno in corso. In sede di conguaglio, vengono calcolati eventuali debiti da versare o crediti che possono essere vantati nella prima liquidazione dell’anno successivo.